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Chi Siamo il Sistema Obiettivo Precauzioni in piscina

.: La normativa francese

La normativa di seguito descritta, al momento obbligatoria solo sul territorio francese, suggerisce comportamenti di sicurezza per gli utilizzatori delle piscine che sono sempre validi, non sottovalutate i rischi, ma preveniteli.

La legge n° 2003-9 del 3 gennaio 2003 promulgata in Francia, ed i due decreti n° 2003-1389 del 31/12/2003 e n° 2004-499 del 7/6/2004, regolamentano le norme di sicurezza che riguardano le piscine interrate o semi-interrate private, o private ad uso pubblico, con tre specifiche tappe di adeguamento.

Dopo il 1° gennaio 2004, le piscine private di nuova costruzione, ad uso privato o collettivo devono essere provviste di un dispositivo di sicurezza.

Dopo il 1° maggio 2004, le piscine già esistenti, annesse ad una abitazione civile, comprese anche quelle annesse ad una comproprietà, utilizzate per locazione stagionale, devono essere provviste di almeno un dispositivo di sicurezza.

Dal 1 gennaio 2006 tutte le piscine esistenti dovranno essere provviste di almeno un dispositivo di sicurezza.

 

Quali piscine devono adeguarsi?

- Le piscine private ad uso individuale o collettivo, costruite in pien’aria, con bacino interrato o semi-interrato;

- Le piscine familiari o riservate ai residenti

- Le piscine dei villaggi turistici, agriturismo, alberghi, campeggi, ecc.

 

Quali Piscine non hanno l'obbligo di adeguarsi?

- Le piscine situate all’interno di un fabbricato

- Le piscine fuoriterra, gonfiabili o smontabili

- Le piscine pubbliche a pagamento custodite da bagnini

 

Come adeguarsi?

La legge precedentemente citata, individua quattro tipologie di prodotti previsti per la sicurezza:

- Barriere di protezione (norme NF P90-306)

- Teli di copertura (norme NF P90-308)

- Coperture fisse (norme NF P90-309)

- Allarmi (norme NF P90-307)

Risulta evidente che il sistema migliore per avere la certezza di rispettare le norme è l’acquisto di un sistema che sia stato omologato secondo una delle norme citate in precedenza, e che l’installatore che provvederà alla posa del dispositivo vi rilasci una certificazione di regolare esecuzione e di collaudo.

Al momento attuale non è previsto che l’installatore debba essere iscritto in qualche albo professionale o necessiti di qualche autorizzazione particolare, sta a voi scegliere una azienda affidabile.

 

Ricordate che la responsabilità e la sorveglianza personale, in particolare dei bambini, non potrà mai essere sostituita da alcun dispositivo di sicurezza!

 

Barriere di Protezione

Le barriere di protezione (ringhiere, recinzioni ecc.) devono essere realizzate, costruite o installate in modo da impedire il passaggio o la demolizione o il ferimento di un bambino di età inferiore a 5 anni, compreso anche il sitema di ingresso (eventuale cancello o chiusura). In particolare la normativa stabilisce che devono essere di altezza uguale o superiore a 110 centimetri di altezza.

 

Teli di copertura

I teli o barriere di copertura devono essere realizzate, costruite o installate in modo da impedire l’immersione involontaria di un bambino di età inferiore a 5 anni, e devono resistere al passaggio di una persona adulta, senza provocare ferimenti.

 

Coperture fisse o mobili

Si tratta di sistemi che prevedono la costruzione sopra la piscina di una copertura fissa o mobile (scorrevole) di altezza variabile, che isola la vasca dall’ambiente esterno (copertura in plexiglass, alluminio, vetro ecc.). Dovranno essere costruite, installate e realizzate in modo tale da evitare ferimenti e impedire, una volta chiuse, l’accesso volontario o involontario ad un bambino di età inferiore a 5 anni.

 

Allarmi

Qualsiasi sistema di allarme dovrà essere costruito, realizzato o installato in modo da impedire l’accesso ai dispositivi di spegnimento o di accensione ad un bambino di età inferiore ai 5 anni. Dovrà inoltre essere equipaggiato con una sirena e non dovrà scollegarsi per motivi involontari.

 

Nel caso in cui nella piscina esistessero già sistemi idonei alla sicurezza e rispondenti alle norme citate, il proprietario potrà compilare autonomamente una autocerticazione di idoneità, con allegata una relazione tecnica.

(Secondo il documento allegato al decreto n° 2004-499 del 7 giugno 2004)

 

Piscine di nuova costruzione

Alla consegna della nuova piscina, il Direttore dei Lavori (o il responsabile tecnico) dovrà rilasciare un documento tecnico che indichi:

- le caratteristiche, le condizoni di funzionamento e la manutenzione del dispositivo di sicurezza installato

- che informi sui rischi di annegamento, sulle misure generali di prevenzione da attuare e sul corretto impiego e manutenzione del dispositivo di sicurezza installato.

 

Il mancato rispetto ed applicazione delle norme di sicurezza prevede sanzioni penali!

 

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